Statuto

STATUTO

Art. 1

E’ costituita una associazione denominata “Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti” SINGEOP, con sede in Roma.
Il Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti si propone lo scopo di svolgere ogni opportuna azione al fine di assicurare l’affermazione, la salvaguardia e la tutela degli interessi degli associati nel campo economico—etico—sociale, a tal fine assumendo la rappresentanza degli associati in tutte le competenti sedi e nei confronti di ogni autorità, ufficio, ente, associazione e sindacato, e promuovendo ogni iniziativa volta ad indirizzare la libera attività degli associati a favore del processo di sviluppo sociale, economico e tecnico del Paese.
Il Sindacato può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguano analoghe finalità.

Art. 2

Possono aderire al Sindacato tutti gli iscritti nell’Albo Professionale che esercitano la loro attività in forma autonoma o associata.

Art. 3

L’adesione al Sindacato comporta l’accettazione del presente Statuto e l’obbligo di uniformarsi alle deliberazioni prese in conformità di esso.

Art. 4

Sono organi del Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti:
– l’Assemblea Generale
– il Consiglio Nazionale
– il Collegio dei Revisori

Art. 5

L‘Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti. Essa esamina ed approva il bilancio e la relazione del Consiglio Nazionale sull’attività svolta dal Sindacato. L’Assemblea si riunisce, di regola, in seduta ordinaria ogni anno ed in seduta straordinaria, convocata dal Consiglio Nazionale e su richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli iscritti in regola con le quote sociali.
Ogni tre anni l’Assemblea elegge i membri del Consiglio Nazionale e il Collegio dei Revisori.
Hanno diritto al voto gli iscritti in regola con le quote sociali.
Tutte le deliberazioni di competenza dell’Assemblea possono, se del caso, avvenire per referendum.

Art. 6

Il Consiglio Nazionale è composto da undici (11) membri, eletti dall’Assemblea Generale, e dura in carica tre anni.
Nel suo ambito, il Consiglio Nazionale nomina il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere Il Consiglio Nazionale ha i più ampi poteri per deliberare su tutta la materia ad essa riservata dal presente Statuto ed in particolare:
– dirige l’attività del Sindacato secondo le finalità e gli scopi dello Statuto
– redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentarsi all’Assemblea Generale per l’approvazione
– redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentarsi all’Assemblea Generale per l’approvazione
– delibera in merito all’estromissione dal Sindacato di iscritti per morosità, per recessione o per altri motivi.

Art. 7

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente, e a cura del Segretario verrà redatto il verbale dell’adunanza.

Art. 8

Il presidente del Consiglio Nazionale è Presidente del Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti di cui assume la rappresentanza legale.
Egli presiede l’Assemblea Generale e le adunanze del Consiglio Nazionale e provvede alle relative convocazioni.
Egli firma gli atti del Sindacato e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea Generale.
Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito provvisoriamente dal Segretario che ne assume tutte le funzioni; qualora l’assenza o l’impedimento avessero carattere definitivo il Consiglio Nazionale provvederà all’elezione del nuovo Presidente.

Art. 9

Il Segretario cura il regolare funzionamento degli organi del Sindacato, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale, redige il verbale delle adunanze del Consiglio e dell’Assemblea, svolge ogni attività necessaria alla migliore esecuzione delle decisioni adottate.
Egli sostituisce il Presidente nei casi di sua temporanea assenza o di impedimento assumendone tutte le funzioni; qualora l’assenza o l’impedimento del Presidente avessero carattere definitivo, il Segretario ne assolve tutte le funzioni fino a quando il Consiglio Nazionale non avrà provveduto all’elezione del nuovo Presidente.

Art. 10

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti i quali vengono eletti dall’Assemblea Generale.
I Revisori effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale con voto consultivo
Il Collegio dei Revisori revisiona in tutto e per tutto l’attività finanziaria ed amministrativa del Sindacato, nonché l’osservanza delle norme statutarie.
Il Collegio dei Revisori redigerà una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Nazionale.

Art. 11

Alle spese di funzionamento del Sindacato Nazionale dei Geologi Professionisti si provvede di massima mediante le quote corrisposte da ciascun iscritto e che saranno fissate, anno per anno, dal Consiglio Nazionale.
La morosità dei versamenti della quota associativa per due anni consecutivi comporta la estromissione dal Sindacato.

Art. 12

L’anno finanziario del Sindacato si chiude al 31 dicembre.
Entro il mese di gennaio il Consiglio Nazionale dovrà predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.

Art. 13

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, nella misura da determinarsi dal Consiglio Nazionale.

Il presente Statuto è stato redatto in data 29 marzo 1978 con rogito del Notaio A.M. Bianco registrato al n. 212/140 di repertorio